SUCCESSIONI

Dichiarazione di successione

 

presso gli uffici del Caf SINALP è istituito un apposito servizio che fornisce assistenza e consulenza per le pratiche di successione.

Gli operatori sono in grado di assistere il  contribuente e orientarlo verso  le operazioni che dovranno essere eseguite per la redazione della pratica di successione, e tutti i nostri uffici operano utilizzando programmi informatici di supporto che rendono più agevole e sicura la predisposizione della pratica.

Cos’è la Successione ereditaria?

Per Successione ereditaria si intende la devoluzione dei rapporti giuridici dal De Cuius (il defunto) agli eredi. E’ regolata nel Libro Secondo del Codice Civile. La Successione ereditaria non comporta il solo trasferimento dei beni immobili, mobili ed altri diritti reali ma anche il trasferimento di obblighi che il de Cuius assunse in vita quali debiti, imposte arretrate ai quali devono far fronte tutti gli eredi in proporzione ai loro diritti.

La Successione si dice legittima quando gli eredi succedono al defunto in forza di legge, si dice testamentaria quando i beni sono devoluti conformemente alla volontà scritta (testamento) del de Cuius.

La dichiarazione di Successione e va presentata entro un anno dalla data del decesso, ma sono esonerati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione il coniuge o i parenti in linea retta se la successione non comprende beni immobili e diritti reali immobiliari e  il valore globale dell’asse ereditario lordo (cioè il valore complessivo dei beni e dei diritti caduti in successione) non supera i 100.000 euro

 

La dichiarazione

La Dichiarazione di Successione (in passato chiamata denuncia) consiste in una serie di adempimenti che il contribuente (erede, legatario, ecc.) deve eseguire per procedere al trasferimento delle attività e passività agli eredi sia per legge che testamentari. Tale dichiarazione redatta su apposito modello fornito dall’Amministrazione Finanziaria e va presentata entro un anno dalla data del decesso all’Agenzia delle Entrate competente territorialmente (ultima residenza del defunto, se questa era all’estero l’Agenzia competente è quella dell’ultima circoscrizione di residenza in Italia e se non è nota l’Agenzia competente è quella di Roma 6).

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione il coniuge o i parenti in linea retta se la successione non comprende beni immobili e diritti reali immobiliari e  il valore globale dell’asse ereditario lordo (cioè il valore complessivo dei beni e dei diritti caduti in successione) non supera i 100.000,00  euro

Le dichiarazioni di successione sono inoltre distinte in:

  • PRINCIPALE: è la prima dichiarazione in assoluto, presentata per quel de cuius
  • MODIFICATIVA: si presenta per modificare mappali, quote, eredi, senza che aumenti il valore dell’asse ereditario. Vanno sempre pagate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200,00 euro – ovviamente l’imposta minima è sempre riferita a quella in vigore alla data di apertura della successione), nonché l’imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali
  • INTEGRATIVA: va presentata quando occorre inserire nell’asse ereditario altri beni che non sono stati inseriti nella dichiarazione principale.
  • SOSTITUTIVA: sostituisce completamente la prima dichiarazione.
  • AGGIUNTIVA: di solito si presenta per aggiungere quote (1/2, 1/3 ecc) per cespiti già dichiarati e già trascritti con una quota inferiore, rispetto a quella del de cuius.

 

Dal  2017 l’Agenzia Entrate ha predisposto la procedura telematica delle dichiarazioni di successione e conseguente voltura catastale automatica, e possono essere trasmesse telematicamente tutte le dichiarazioni con data di apertura (data del decesso) dal  03/10/2006.

Gli eredi presentano tutti i documenti  allo sportello del CAF CISL, che provvederà a trasmettere telematicamente la dichiarazione e gli allegati e riconsegnerà all’utente tutte le ricevute (registrazione, pagamento delle imposte, copia conforme della dichiarazione e ricevuta della voltura catastale) con le relative visure aggiornate.

 

L’imposta di successione

Sulla successione gravano le seguenti imposte:

DI  SUCCESSIONE

Queste le aliquote di calcolo per eredi e legatari:

  • Coniugi e parenti in linea retta 4,00 %.
  • Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al terzo grado 6,00%.
  • Altri soggetti 8,00 %.

Esenzioni e riduzioni

  • Quota esente da imposta di successione:

            1) eredi in linea retta e coniuge €1.000.000,00

            2) fratelli e sorelle € 100.000,00

            3) portatori di handicap grave €.1.500.000,00 (non cumulabile con le esenzioni precedenti).

 

IPOTECARIA E CATASTALE

Tali imposte colpiscono i beni immobili. La ipotecaria (di trascrizione) si calcola sul  2% del valore degli immobili (minima € 200,00) e quella catastale (voltura catastale) si calcola sull’ 1% del valore degli immobili (minimo € 200,00).  La  legge  342/2000 ha esteso le cosiddette agevolazioni “prima casa” anche per le successioni e le donazioni. Pertanto se  un immobile e le sue pertinenze (cantina e box auto) rappresentano una “prima casa” per almeno uno degli eredi, le imposte ipotecaria e catastale sono autoliquidate dal contribuente in misura fissa (€ 200,00 per la Ipotecaria ed € 200,00 per la Catastale) previa presentazione di una autodichiarazione con la quale richiede la citata agevolazione.

 

Imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili INVIM

L’ imposta continua ad applicarsi per quelle Successione apertesi in data antecedente al 28/09/1996, (vanno verificate le tariffe in vigore alla data di apertura della Successione). Di fatto tale imposta è stata sostituita dall’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I. D.L. 30/12/92, n. 504) dal 01.01.1993, per cui l’INVIM trova ancora applicazione, con le aliquote massime, per i trasferimenti posti in essere prima di tale data.

C’è poi una imposta sostitutiva dell’INVIM che colpisce gli immobili caduti in Successione e acquistati dal defunto prima  del 31 dicembre 1992; è pari all’1% del  valore complessivo degli immobili, se questo supera € 129.114,22. Tale imposta non si detrae da quella di Successione. Per la sua applicazione si distinguono due archi temporali:

  •  Successioni apertesi a partire dal 29 marzo 1997  e fino al 31 dicembre 1999: Imposta sostitutiva Invim dell’1% (oltre l’importo di  € 129.114,22)
  • Successioni apertesi a partire dal 1 gennaio 2000  e fino al 30 giugno 2000: Imposta sostitutiva Invim dell’1% (oltre l’importo di  € € 180.759,91.)

La voltura catastale

Consiste nell’aggiornare gli atti conservati in catasto, sia del Catasto Terreni che del catasto Fabbricati.

La domanda di voltura va presentata all’Agenzia delle Entrate – Territorio  competente (quello nella cui Provincia è stato registrato l’atto o presso quello dove ricadono i beni trasferiti) entro 30 giorni dalla registrazione dell’atto stesso (rogito, ordinanza, sentenza, Dichiarazione di Successione, ecc.). Se vi sono più cespiti (urbani e terreni) nello stesso comune dovrà essere utilizzata una  domanda di voltura per gli immobili urbani ed una per i terreni.

Alla domanda di voltura, che aggiornerà gli intestatari catastali per tenere in evidenza i trasferimenti da una persona ad un’altra, vanno allegati nel caso della Dichiarazione di Successione i seguenti documenti:

  • copia della Dichiarazione di Successione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • in presenza di testamento una copia dello stesso (in caso di Successione testamentaria);
  • in caso di rinuncia all’eredità copia del verbale di rinuncia.

Con l’introduzione di Voltura1.1  (software predisposto dall’Agenzia delle Entrate –  Territorio) la domanda di voltura si presenta, oltre che su modello cartaceo, su supporto informatico (floppy, CD, chiavetta USB). In questo modo l’aggiornamento degli atti catastali e simultaneo alla presentazione della voltura catastale. Con l’introduzione della trasmissione telematica della dichiarazione di successione è possibile richiedere la voltura catastale in automatico dei beni immobili, senza ulteriori adempimenti presso gli uffici del catasto.

 

Documenti